Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella allegata al DPR 642/1972 (atti, documenti, istanze, contratti, dichiarazioni, attestazioni poste in essere o richieste da onlus) Atto registrato all’Ufficio delle Entrate di Merate il 09/02/2009 al n. 471 serie 3
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “SPAZIO PREVENZIONE onlus”
Cod. fisc. 94013410132
COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO 1
E' costituita un’associazione denominata Spazio Prevenzione onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Osnago, Piazza della Pace 1. L’associazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus) che costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Essa è associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile ed ha natura di ente associativo onlus come regolato dal D.Lgs. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni. L’associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.
ARTICOLO 2
L’associazione si ispira ai principi del libero associazionismo, è apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro. Ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività di utilità sociale. Scopo dell’associazione è l’affermazione e la pratica del diritto fondamentale alla salute, attraverso lo svolgimento di attività in ambito di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria finalizzate alla prevenzione delle malattie, con particolare attenzione a quelle oncologiche.
Per il raggiungimento dei suoi fini, l’associazione potrà intraprendere varie attività e in particolare:
- iniziative di prevenzione primaria e secondaria
- sostegno nel percorso terapeutico
- formazione ed aggiornamento dei collaboratori e degli operatori.
ARTICOLO 3
E’ fatto divieto assoluto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione può tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460 e successive modifiche ed integrazioni.
I SOCI
ARTICOLO 4
Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’associazione, contribuisce a realizzarle, partecipa senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. All’associazione possono aderire persone fisiche (senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altro), giuridiche, associazioni ed enti che si riconoscono negli obiettivi perseguiti dall’associazione.
ARTICOLO 5
Compongono l’elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote sociali.
ARTICOLO 6
L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo, su richiesta, con la osservanza delle seguenti modalità:
ARTICOLO 7
I soci sono tenuti:
- al pagamento delle quote sociali;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
ARTICOLO 8
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Si decade dalla qualifica di socio per decesso, per volontario recesso scritto, per espulsione o esclusione. L’esclusione è automatica in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 30 ottobre di ogni anno. Il socio può essere espulso esclusivamente per gravi motivi, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, sentite le ragioni dell’interessato. É da ritenersi grave motivo di espulsione:
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 9
Gli organi dell’associazione sono democraticamente elettivi. Essi sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
ARTICOLO 10
Per l’espletamento, anche da parte dei soci, di particolari servizi necessari all’attività dell’associazione, può essere prevista dal Consiglio Direttivo l’erogazione di rimborsi spese o compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro.
ARTICOLO 11
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione. Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie. Le Assemblee devono essere convocate, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale oppure con comunicazione scritta o telefonica specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno l’assemblea in seconda convocazione, qualora la prima non raggiungesse il quorum previsto.
ARTICOLO 12
L'Assemblea viene convocata ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo, salve altre disposizioni di legge. Spetta all’assemblea deliberare in merito:
- all’approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- all’approvazione dei bilanci o rendiconti economico finanziari di ogni anno;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- ai ricorsi contro l’espulsione di soci;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
ARTICOLO 13
L'Assemblea Straordinaria è convocata:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- per le modifiche statutarie;
- per deliberare la trasformazione e lo scioglimento dell’Associazione;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci.
L'Assemblea dovrà avere luogo entro il termine massimo di un mese dalla richiesta.
ARTICOLO 14
In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe scritte per l’esercizio del voto esclusivamente ad altro socio che, comunque, non potrà essere portatore di più di due deleghe. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.
ARTICOLO 15
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, valgono i quorum previsti per l’Assemblea straordinaria.
ARTICOLO 16
L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato o, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all’Associazione.
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri eletti fra i soci e resta in carica cinque anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Possono essere eletti comonenti del Consiglio Direttivo i Soci iscritti all’associazione da almeno un anno.
ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e fissa le eventuali responsabilità degli altri consiglieri e soci in ordine all'attività svolta. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari mediante la cooptazione dei non eletti, ad iniziare dal candidato più votato.
ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera, fax o e-mail. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante invio di telegramma, fax o e-mail, almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta da un suo delegato o dal Consigliere più anziano. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate nell’apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 20
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
ARTICOLO 21
Il Presidente ha la rappresentanza dell’associazione e la firma sociale. Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. E' sua cura redigere il bilancio d'esercizio in collaborazione col Segretario Amministrativo e con il responsabile della contabilità. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un suo delegato o al Consigliere più anziano. Il Presidente decade con la decadenza del Consiglio Direttivo, per dimissioni, per perdita dello status di socio o per volontà del Consiglio Direttivo espressa in una riunione appositamente convocata.
IL PATRIMONIO SOCIALE E IL BILANCIO
ARTICOLO 22
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
Nei casi di scioglimento, estinzione o cessazione dell’Associazione si farà riferimento, per quanto concerne la devoluzione del patrimonio sociale, a quanto contemplato all’Art. 26.
ARTICOLO 23
Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.
ARTICOLO 24
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le norme di compilazione del bilancio sono demandate all’eventuale regolamento di cui all’articolo 20 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili.
ARTICOLO 25
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2 del presente statuto e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre onlus che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Si considera distribuzione indiretta di utili quanto previsto dall’art. 10, punto 6 del Decreto Legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997.
ARTICOLO 26
Le attività dell’associazione sono finanziate da:
ARTICOLO 27
L’associazione può assumere dipendenti e può avvalersi dell’opera di professionisti. Le assunzioni ed i contratti di collaborazione vengono deliberati dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari. I compensi di dipendenti, collaboratori e amministratori dell’Associazione non possono essere superiori a quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 28
La durata dell’associazione è illimitata. L’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’articolo 15 del presente statuto sullo scioglimento, cessazione ed estinzione. In caso di scioglimento dell’associazione il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, come previsto dal Decreto Legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997.
REGOLAMENTO INTERNO E RINVIO
ARTICOLO 29
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con un eventuale regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 30
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del libro 1°, titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e dall’Unione Europea.