DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
ARTICOLO 1
È costituita una Associazione denominata “Spazio Prevenzione onlus”.
ARTICOLO 2
L’Associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo Onlus.
ARTICOLO 3
L’Associazione ha sede in Merate.
Il Consiglio Direttivo potrà, con propria deliberazione, fissare, trasferire
e variare l’indirizzo della sede e potrà istituire uffici secondari
e/o strutture tecniche e amministrative nell’ambito nazionale.
ARTICOLO 4
L’Associazione ha durata indeterminata.
SCOPI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
ARTICOLO 5
L’Associazione, costituita a norma degli art. 36 e
seguenti cod. civ., persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
opera senza fini di lucro in ambito sanitario, socio sanitario e di assistenza
socio-sanitaria in campo oncologico ed ha come compito istituzionale primario
la prevenzione oncologica.
In particolare, in attuazione delle proprie finalità istituzionali,
essa promuove ed attua attività e iniziative in merito a:
ARTICOLO 6
È fatto divieto assoluto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopraelencate. L’Associazione può tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D. Lgs 4/12/97 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 7
Allo scopo di conseguire risorse per il raggiungimento delle sue finalità, l’associazione potrà stipulare contratti di promozione ed assistenza, sponsorizzazione e collocazione di spazi espositivi, divulgazione di marchi e di prodotti (libri, pubblicazioni a stampa, atti, videofilm) con altre associazioni, enti, persone fisiche e/o giuridiche.
ASSOCIATI
ARTICOLO 8
L’Associazione è formata dalle seguenti categorie di associati:
Possono essere soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche
pubbliche o private e le associazioni che, manifestando adesione agli scopi
dell’Associazione, versano la quota annualmente stabilita dal Consiglio
Direttivo.
Sono soci onorari coloro che svolgono opera particolarmente meritoria nel
perseguimento degli scopi istituzionali dell’associazione. Vengono nominati
dal Consiglio Direttivo tra le persone, enti, associazioni di cui al precedente
comma.
ARTICOLO 9
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ARTICOLO 10
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.
ARTICOLO 11
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
ARTICOLO 12
Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle
riunioni dell’organo assembleare.
La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per
atto tra vivi, né per causa di morte e si perde:
ARTICOLO 13
Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettive sostenute e documentate per l’attività prestata per l’Associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 14
Sono organi della Sezione:
Il Consiglio Direttivo può eleggere, nel proprio seno, un Comitato esecutivo.
ARTICOLO 15
L’Associazione “Spazio Prevenzione onlus” favorisce l’attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne nella costituzione dei propri Organi.
ARTICOLO 16
L’Assemblea dei Soci, ha i seguenti compiti:
ARTICOLO 17
L’Assemblea si riunisce almeno una volta nell’anno.
Essa è convocata, a cura del Consiglio Direttivo , per mezzo di invito
affisso nei locali della Sede dell’Associazione e pubblicato sull’eventuale
Notiziario dell’Associazione oppure su uno o più organi di stampa
locale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvo
il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui
quali l’Assemblea è chiamata a deliberare.
L’Assemblea deve essere, inoltre, convocata dal Consiglio Direttivo
quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno cinquanta soci.
L’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
ARTICOLO 18
Ciascun socio, di maggiore età ed in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea e a votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale associativa. Ogni associato, avente diritto di voto, può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.
ARTICOLO 19
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza
di entrambi, l’Assemblea provvede ad eleggere il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga
necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito
assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il
diritto di intervento dei soci.
Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario.
ARTICOLO 20
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente
costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentano almeno la
metà degli associati.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente
costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera a maggioranza
dei votanti.
AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 21
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea
dei Soci.
Un regolamento esecutivo, approvato dal Consiglio Direttivo, stabilirà procedure
e modalità delle operazioni elettorali.
Le elezioni devono essere indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno
due mesi prima della scadenza del mandato.
L’Associazione, nella costituzione dei propri organi sociali, favorisce
l’attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
ARTICOLO 22
L’Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da un numero di membri variabile da un minimo di sette
ad un massimo di undici, determinato dal Consiglio Direttivo uscente.
Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i soci iscritti
da almeno due anni.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
ARTICOLO 23
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo può delegare compiti amministrativi ad uno o
più dei suoi membri (amministratore delegato, Comitato Esecutivo).
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può inoltre delegare
ad uno o più dei suoi membri determinati compiti esecutivi inerenti
iniziative o programmi.
ARTICOLO 24
Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta ordinaria
almeno due volte l’anno e in seduta straordinaria ogni volta che il
Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno
un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente
la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza
dei presenti.
In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza,
dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto
dal terzo componente del Comitato Esecutivo e, in mancanza, dal consigliere
più anziano di età.
Delle riunioni è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che
sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 25
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
e, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante avviso inviato, anche a mano,
a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello
fissato per l’adunanza.
In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni e la
convocazione fatta a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica.
La presenza di tutti i Consiglieri in carica sana qualsiasi irregolarità formale
della convocazione.
ARTICOLO 26
Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio
Direttivo può procedere alla sostituzione nominando tra i non eletti,
il più votato.
Se la maggioranza dei membri eletti del Consiglio Direttivo cessa dal proprio
ufficio, si dovrà procedere al rinnovo dell’intero Consiglio
Direttivo.
ARTICOLO 27
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. A tal fine:
Il bilancio consuntivo va sottoposto, dopo l’approvazione, all’assemblea dei soci.
ARTICOLO 28
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra
i propri membri e dura in carica cinque anni.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Egli può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza
di altri organi e può delegare singoli compiti al Vice Presidente o
ad altri componenti del Consiglio.
In assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal
Vice Presidente.
PATRIMONIO-BILANCIO-GESTIONE
ARTICOLO 29
L’Associazione provvede agli scopi statutari:
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
ARTICOLO 30
L’esercizio finanziario si chiude il 31 di dicembre
di ogni anno.
Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di previsione,
ed il conto consuntivo.
ARTICOLO 31
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art.5.
ARTICOLO 32
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DIPENDENTI E COLLABORATORI
ARTICOLO 33
L’Associazione può assumere dipendenti e può avvalersi
dell’opera di professionisti.
Le assunzioni, i contratti di collaborazione ed i contratti a progetto
vengono deliberati dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere
tutti gli atti necessari.
I compensi di dipendenti, collaboratori ed amministratori dell’Associazione
non possono essere superiori a quanto previsto dall’art. 10, punto 6,
lettera c, del Decreto Legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997.
LEGGE APPLICABILE
ARTICOLO 34
Per tutto quanto non espressamente previsto e specificato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia, in particolare al D. Lgs. n. 460 del 4/12/1997 che regolamenta le Onlus.
NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 35
Le disposizioni del presente statuto si applicano dalla data successiva alla delibera assembleare di approvazione.