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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “SPAZIO PREVENZIONE onlus”

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ARTICOLO 1

È costituita una Associazione denominata “Spazio Prevenzione onlus”.

ARTICOLO 2

L’Associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo Onlus.

ARTICOLO 3

L’Associazione ha sede in Merate.
Il Consiglio Direttivo potrà, con propria deliberazione, fissare, trasferire e variare l’indirizzo della sede e potrà istituire uffici secondari e/o strutture tecniche e amministrative nell’ambito nazionale.

ARTICOLO 4

L’Associazione ha durata indeterminata.


SCOPI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

ARTICOLO 5

L’Associazione, costituita a norma degli art. 36 e seguenti cod. civ., persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, opera senza fini di lucro in ambito sanitario, socio sanitario e di assistenza socio-sanitaria in campo oncologico ed ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica.
In particolare, in attuazione delle proprie finalità istituzionali, essa promuove ed attua attività e iniziative in merito a:

  • anticipazione diagnostica, assistenza psico-sociale, riabilitazione e assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull’assistenza sanitaria oncologica;
  • informazione ed educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica;
  • sensibilizzazione delle persone e degli organismi, pubblici e privati, che operano nell’ambito sanitario ed ambientale;
  • formazione ed educazione alla prevenzione oncologica nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
  • formazione e aggiornamento del personale sanitario, di quello addetto ai servizi ambientali e dei volontari;
  • partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle proprie attività di prevenzione oncologica;
  • studi e ricerche nel campo della prevenzione oncologica e dell’oncogenesi;
  • programmazione oncologica.

  • Nel perseguimento degli scopi sociali, inoltre, l’Associazione “Spazio Prevenzione onlus”:
  • collabora e si coordina con Istituzioni, Enti ed organismi che operano nell’ambito socio-sanitario, ambientale, territoriale, della prevenzione oncologica, della assistenza e riabilitazione;
  • collabora con Istituzioni, Organizzazioni Sanitarie, datori di lavoro e loro associazioni;
  • cura la raccolta del supporto economico pubblico e privato per il perseguimento degli scopi statuari.

ARTICOLO 6

È fatto divieto assoluto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopraelencate. L’Associazione può tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D. Lgs 4/12/97 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 7

Allo scopo di conseguire risorse per il raggiungimento delle sue finalità, l’associazione potrà stipulare contratti di promozione ed assistenza, sponsorizzazione e collocazione di spazi espositivi, divulgazione di marchi e di prodotti (libri, pubblicazioni a stampa, atti, videofilm) con altre associazioni, enti, persone fisiche e/o giuridiche.


ASSOCIATI

ARTICOLO 8

L’Associazione è formata dalle seguenti categorie di associati:

  • soci ordinari;
  • soci onorari.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private e le associazioni che, manifestando adesione agli scopi dell’Associazione, versano la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Sono soci onorari coloro che svolgono opera particolarmente meritoria nel perseguimento degli scopi istituzionali dell’associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone, enti, associazioni di cui al precedente comma.

ARTICOLO 9

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 10

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.

ARTICOLO 11

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

ARTICOLO 12

Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell’organo assembleare.
La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi, né per causa di morte e si perde:

  • per dimissioni, secondo le modalità previste dal precedente articolo 9;
  • per mancato versamento della quota associativa entro il 31 dicembre;
  • per delibera motivata dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamenti che possano ledere l’immagine, le attività e le potenzialità operative dell’Associazione, per lo svolgimento di attività in contrasto con quella operativa dell’Associazione ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo;
  • per morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche, e per estinzione per gli enti.

ARTICOLO 13

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettive sostenute e documentate per l’attività prestata per l’Associazione.


ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 14

Sono organi della Sezione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Il Consiglio Direttivo può eleggere, nel proprio seno, un Comitato esecutivo.

ARTICOLO 15

L’Associazione “Spazio Prevenzione onlus” favorisce l’attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne nella costituzione dei propri Organi.

ARTICOLO 16

L’Assemblea dei Soci, ha i seguenti compiti:

  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  • deliberare le modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto; salvo le competenze del Consiglio Direttivo, nonché lo scioglimento dell’Associazione;
  • approvare il bilancio consuntivo annuale sottopostole dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17

L’Assemblea si riunisce almeno una volta nell’anno.
Essa è convocata, a cura del Consiglio Direttivo , per mezzo di invito affisso nei locali della Sede dell’Associazione e pubblicato sull’eventuale Notiziario dell’Associazione oppure su uno o più organi di stampa locale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l’Assemblea è chiamata a deliberare.
L’Assemblea deve essere, inoltre, convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno cinquanta soci.
L’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ARTICOLO 18

Ciascun socio, di maggiore età ed in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea e a votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale associativa. Ogni associato, avente diritto di voto, può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

ARTICOLO 19

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea provvede ad eleggere il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto di intervento dei soci.
Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 20

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.


AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci.
Un regolamento esecutivo, approvato dal Consiglio Direttivo, stabilirà procedure e modalità delle operazioni elettorali.
Le elezioni devono essere indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno due mesi prima della scadenza del mandato.
L’Associazione, nella costituzione dei propri organi sociali, favorisce l’attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

ARTICOLO 22

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da un minimo di sette ad un massimo di undici, determinato dal Consiglio Direttivo uscente.
Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i soci iscritti da almeno due anni.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può delegare compiti amministrativi ad uno o più dei suoi membri (amministratore delegato, Comitato Esecutivo).
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può inoltre delegare ad uno o più dei suoi membri determinati compiti esecutivi inerenti iniziative o programmi.

ARTICOLO 24

Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal terzo componente del Comitato Esecutivo e, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.
Delle riunioni è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 25

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante avviso inviato, anche a mano, a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni e la convocazione fatta a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica.
La presenza di tutti i Consiglieri in carica sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

ARTICOLO 26

Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere alla sostituzione nominando tra i non eletti, il più votato.
Se la maggioranza dei membri eletti del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, si dovrà procedere al rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 27

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. A tal fine:

  • predispone ed approva il bilancio preventivo entro il 31 ottobre di ogni anno;
  • predispone ed approva il conto consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno.

Il bilancio consuntivo va sottoposto, dopo l’approvazione, all’assemblea dei soci.

ARTICOLO 28

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica cinque anni.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Egli può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi e può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio.
In assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.


PATRIMONIO-BILANCIO-GESTIONE

ARTICOLO 29

L’Associazione provvede agli scopi statutari:

  • con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;
  • con le quote associative versate dai soci;
  • con i proventi delle proprie attività;
  • con gli avanzi netti di gestione;
  • con oblazioni di Enti e privati, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, contributi di organismi locali, nazionali ed internazionali;
  • con eventuali contributi della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione a qualsiasi titolo;
  • da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

ARTICOLO 30

L’esercizio finanziario si chiude il 31 di dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di previsione, ed il conto consuntivo.

ARTICOLO 31

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art.5.

ARTICOLO 32

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


DIPENDENTI E COLLABORATORI

ARTICOLO 33

L’Associazione può assumere dipendenti e può avvalersi dell’opera di professionisti.
Le assunzioni, i contratti di collaborazione ed i contratti a progetto vengono deliberati dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.
I compensi di dipendenti, collaboratori ed amministratori dell’Associazione non possono essere superiori a quanto previsto dall’art. 10, punto 6, lettera c, del Decreto Legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997.


LEGGE APPLICABILE

ARTICOLO 34

Per tutto quanto non espressamente previsto e specificato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia, in particolare al D. Lgs. n. 460 del 4/12/1997 che regolamenta le Onlus.


NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 35

Le disposizioni del presente statuto si applicano dalla data successiva alla delibera assembleare di approvazione.

SPAZIO PREVENZIONE Onlus - Segreteria e ambulatori tel. 039/5983902